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Stop del Tar al laghetto del Sala

pubblicato 01/lug/2011 11:54 da Mario Corioni
LA CONTESA. Accolte le obiezioni sollevate da Erbusco per il progetto previsto a ridosso del confine amministrativo

William Geroldi

I giudici del Tar bocciano la scelta di Adro della variante semplificata per la costruzione del centro socioriabilitativo da parte di Isparo

 

Giovedì 30 Giugno 2011 

La mannaia del Tar cala sulla costruzione al laghetto del Sala di Adro di una struttura socioriabilitativa proposta da Fondazione Isparo per il benessere e la salute mentale e Cooperativa sociale Onlus Isparo. La sentenza del Tribunale amministrativo di Brescia cancella i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale di Adro nel 2009 e nel 2010 e contestati dal limitrofo Erbusco, al cui confine è previsto l'insediamento, preoccupato per l'incremento di traffico e l'inquinamento. E poi cortesia avrebbe voluto, è sempre il Comune di Erbusco a dire, che in un'ottica di buon vicinato si fosse optato per un maggiore coinvolgimento.
MA COSÌ NON è stato, tanto che quando Erbusco viene a sapere dell'operazione immobiliare non esita a chiedere conto ad Adro dell'intervento ed a girargli le proprie perplessità. Il progetto di Isparo infatti non costituisce una bazzecola: edifici di interesse pubblico, un auditorio, uffici, una galleria espostiva, un ristorante, un edificio polifunzionale a scopi sempre di ristorazione, una sala incontro e una struttura ricettiva costituita da un corpo centrale definito «manor house» e da trenta camere in 17 unità distinte, il tutto tenuto insieme dalla volontà, sostengono i promotori, di «incrementare le reti sociali di aiuto all'inserimento lavorativo di persone con disagio e stabilizzare il rapporto fra impresa profit, impresa sociale e istituzioni preposte allo sviluppo locali» con l'assistenza di una ventina di potenziali pazienti, seguiti da una decina di operatori più il personale indotto.
Nulla da eccepire sulle finalità, ma per il Tar è la procedura seguita a fare acqua, in particolare, vero e proprio punto debole: il ricorso alla «scorciatoia» della variante semplificata secondo la legge regionale 23/1997. Osservazione peraltro che Erbusco aveva già fatto presente agli amministratori di Adro, inutilmente.
Il Comune di Erbusco ha così impugnato il provvedimento contro Adro e Isparo accompagnandolo da sette motivazioni, tra le quali spiccava per consistenza proprio la contestazione del ricorso alla variante semplificata; gli altri, per citarli, andavano dalla mancanza dei pareri dei responsabili dei servizi comunali coinvolti alla mancata considerazione per le osservazioni avanzate alla omessa valutazione ambientale strategica, la caratteristica di zona umida del laghetto del Sala tale da impedire alcuna trasformazione a scopo edilizio.
IL TAR DI BRESCIA nella Camera di consiglio del novembre dell'anno scorso ha concesso un'ordinanza sospensiva con l'intenzione di stimolare «una leale collaborazione» fra gli enti coinvolti alla ricerca di un'intesa nell'ambito di una conferenza di servizi. Tentativo sfumato, ad un incontro interlocutorio non ne hanno fatto seguito altri; in più un mese dopo, la Soprintendenza di Brescia ha giudicato illegittima l'autorizzazione paesistica rilasciata. Morale, palla di nuovo al Tar e questa volta per una sentenza che impone lo stop a Comune di Adro e Isparo. Il collegio (Giuseppe Petruzzelli, presidente, sergio Conti, consigliere, Francesco Gambato Spisani, primo referendario, estensore) ha depositato martedì le sue decisioni: la variante semplificata prevista dalla legge regionale 23/'97, seppur ampliata nei suoi ambiti dalla più recente legge regionale 12/2005, rimane pur sempre uno strumento da adottare con misura per non sottrarre i veri compiti di natura programmatoria ai piani di governo; nel caso in questione poi, come prescrive sempre la legge, non si tratta di un'opera pubblica visto che a realizzarla sono dei privati, e nemmeno ha i requisiti dell'interesse pubblico, visto che nessuna delle strutture proposte «è autonomamente o esclusivamente adibita ad un fine assistenziale o assistenziale o sociale». In conclusione, i giudici annullanno «la variante al piano urbanistico e gli atti consequenziali volti tutti a consentire la realizzazione dell'opera. L'amministrazione - concludono i giudici - nel riesaminare la fattispecie dovrà per contro prevedere l'opera per cui è causa nell'ambito della ordinaria pianificazione urbanistica, nel rispetto della procedura che di essa è propria (nel caso specifico la variante al Prg, ndr) e senza ricorrere alla procedura semplificata».